Statuto

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM) con sede a Cagliari: conferma e sostituzione dell’atto costitutivo.

Provvedimento n. 51 del 27.04.2020

IL PRESIDENTE

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR pro tempore n. 16012 in data 12 ottobre 2001, avente per oggetto “Costituzione dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea” (ISEM) con sede a Cagliari, adottato in attuazione dell’art. 2 del “Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche” predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99, così come successivamente integrato dal provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 16137 in data 31 gennaio 2002;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio   Nazionale delle Ricerche (CNR)”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° agosto 2018 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 in data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 25/07/2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR n. 000136 prot. AMMCNT-CNR n. 0080704 in data 5 novembre 2014 di conferma e sostituzione dell’atto costitutivo dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM) di Cagliari;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 9 aprile 2020 relativa alla costituzione di una sede secondaria a Milano dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM) con sede a Cagliari afferente al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale;

CONSIDERATO che la succitata delibera dà mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto, di modificare l’atto costitutivo dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM) con sede a Cagliari;

DECRETA

Articolo 1
Denominazione e sede

  1. L’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM), già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale.
  2. L’Istituto ha sede a Cagliari, in Via G. B. Tuveri 128.

Articolo 2
Operatività e compiti

  1. L’Istituto opera, nell’ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
  2. L’Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell’Ente.
  3. L’Istituto, nell’ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca e ogni altra attività prevista al Capo VI del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
  • Memoria storica, cultura, identità e territorio;
  • Studio, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
  • Studio, edizione critica e trattamento digitale di fonti documentarie, letterarie, cartografiche e iconografiche;
  • Migrazioni di uomini, culture e saperi.

Articolo 3
Sedi secondarie

  1. L’Istituto può avere sedi secondarie, in sede diversa da quella istituzionale, da costituirsi ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
  2. Il direttore di Istituto, con le modalità previste dall’articolo 12, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, può preporre alle sedi secondarie un responsabile delegato alla gestione, scelto fra il personale dipendente.

Articolo 4
Unità di Ricerca presso Terzi

  1. L’Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l’istituzione di una Unità di Ricerca presso terzi (U.R.T.).

Articolo 5
Direttore

  1. Il Direttore dirige e coordina l’attività dell’Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell’attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell’Ente.

Articolo 6
Consiglio di Istituto

  1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all’articolo 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
  2. Il Consiglio di Istituto è composto:
    • a) dal Direttore, che lo presiede;
    • b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell’Istituto fissata in un numero pari a 5 membri.
  3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
  4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l’elezione del Consiglio di Istituto.
  5. All’esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l’atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
  6. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni.

Articolo 7
Risorse

  1. Con il presente provvedimento vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell’Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.
  2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all’Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
  3. Resta fermo per il personale interessato, l’esercizio del diritto di opzione da e verso le altre strutture CNR, da esercitare entro 30 giorni dall’adozione del presente Provvedimento.

Articolo 8
Norme finali

  1. Oltre alla sede di Cagliari, l’Istituto è articolato nelle seguenti sedi secondarie:
  • sede secondaria di Milano, presso l’Università Statale di Milano in Piazza Sant’Alessandro 1.

Articolo 9
Rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

IL PRESIDENTE
Prof. Massimo Inguscio



Statuto in vigore fino al 27.04.2020